Attestazioni di Capacità Finanziaria
Centri di Revisione Veicoli
Attestazione Centri di Revisione – art. 80 comma 8 codice della strada e art. 239 comma 2 lettera b)
regolamento d’esecuzione (Le imprese individuali e le società, per effettuare la revisione dei veicoli
immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al fine
dell'affidamento in concessione delle revisioni devono possedere tra i requisiti una adeguata
capacità finanziaria, riferita ad un importo di € 154.937,07);
Rilascio Attestazione € 154.937,07
- Commissione Istruttoria Affidamento Annuale € 700,00
- Commissione Istruttoria Affidamento Quinquennale € 2.100,0
Iscrizioni Albo Autotrasportatori
Attestazione per iscrizione e/o rinnovo albo autotrasportatori per trasporto cose conto terzi e per trasporto persone conto terzi.
R.C. Professionale Autotrasportatori
Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante per gli Assicurati regolarmente abilitati allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria. L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall'Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività esercitata dall'Assicurato.
Polizza idoneità Finanziaria Autotrasportatori
Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria. La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.
Iscrizioni ad Albo Gestori Ambientali
L’impresa che intenda iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve dimostrare il possesso del requisito di capacità finanziaria attraverso affidamento bancario/bilanci e presentare idonea garanzia finanziaria (fideiussione). Alma Service fornisce consulenza e preventivo gratuito.
Rilascio Attestazioni Iscrizione Albo Gestori Ambientali:
- Tasso annuale 0,50% Min. € 200,00
- Tasso quinquennale 0,30% Min. € 300,00
Autoscuole e Scuole nautiche
Attività di Autoscuola – art. 2 comma 2 del DM 317/95 (Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche (tra cui polizza fideiussoria), riferita ad un importo di € 25.822,84.
Rilascio Attestazione € 25.822,84
- Commissione Istruttoria Affidamento Annuale € 250,00
- Commissione Affidamento Istruttoria Quinquennale € 750,00
Agenzie di Consulenza Automobilistica
Studi di Consulenza Automobilistica (circolazione dei mezzi di trasposto) – art. 4 DM 9 novembre 1992. Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria riferita ad un importo di € 51.645,69.
Rilascio Attestazione € 51.645,69
- Commissione Istruttoria Affidamento Annuale € 400,00
- Commissione Istruttoria Affidamento Quinquennale € 1.200,00
Istituti di Vigilanza
Per operare come Istituto di Vigilanza e di Investigazione in base al D.M 269/2010 dal 15 Marzo 2011 è obbligatoria una Cauzione/Fideiussione che viene definita in base alle classi della propria attività e dal numero di abitanti della zona di appartenenza dove viene svolta la normale operatività quotidiana. Le prefetture di appartenenza richiedono una Fideiussione Bancaria, ma in mancanza di suddetta accettano anche un’Attestazione di Capacità Finanziaria che deve essere emessa da un istituto regolarmente autorizzato alla emissione di Fideiussioni o Polizze assicurative.
E’ opportuno specificare che dall’ 8/7/2013 con la relativa alla circolare del ministero dell’interno del 03/06/2013 viene enunciato che:
“Il settore delle Fideiussioni si trova in un periodo di transizione per l’applicazione di una nuova normativa, varata già nell’agosto 2010, ma per la quale la Banca d’Italia non ha ancora terminato di definire i decreti attuativi”
In data 3/6/2013 il ministero dell’interno ha emanato una circolare in cui afferma che, ai fini delle cauzioni fideiussorie ex art. 137 Tulps, non possono essere accettate fideiussioni nè di Confidi ex art 155 comma 4, nè di società ex. Art. 106. In questa circolare si afferma che le prefetture dovranno accettare unicamente le fideiussioni emesse da società iscritte all’albo degli intermediari ex art 107 e da compagnie di Assicurazione iscritte al ramo cauzioni IVASS.
Agenzie di Viaggio
Per l’apertura dell’attività di Agenzia di viaggio è necessaria un’Attestazione di Capacità Finanziaria richiesta come Requisito Finanziario Giuridico Indispensabile. Tale attestazione può variare da integrazioni e modifiche emesse dalla Regione, che ne indica, inoltre, anche l’importo della garanzia.
Agenzie di Affari e Recupero Crediti
Le Agenzie di Affari sono un’altra attività per la quale è richiesta idonea Capacità Finanziaria. In questo caso l’ente beneficiario della garanzia è la Questura, che indica anche l’importo utile da garantire.
Cauzioni e Fideiussioni
Provvisoria Appalti Pubblici
La "cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intenda partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici, e ha lo scopo di garantire al Committente la sottoscrizione del contratto d’appalto da parte dell’Impresa risultata aggiudicataria. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93
Definitiva Appalti Pubblici
L'impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell'entità del ribasso praticato in sede di offerta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 103
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 103
Rata di Saldo
Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia pari alla medesima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell'opera.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93 comma 6
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93 comma 6
Definitiva Forniture e Servizi Enti Pubblici
L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto pubblico di fornitura o di servizi deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L'importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell'entità del ribasso praticato in sede di offerta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 103
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 103
Provvisoria Forniture e Servizi Enti Pubblici
La “cauzione provvisoria” è richiesta dall’Amministrazione pubblica ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara per appalto di fornitura o di servizi, ed ha lo scopo di garantire al Committente medesimo l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto in caso di aggiudicazione. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2% dell’importo a base d’asta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - art. 93
Generica di Buona Esecuzione Enti Pubblici
Il prodotto comprende una serie di particolari garanzie, richieste per l'adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.
Fideiussione Rimborso IVA
I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria.
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.
Concessioni edilizie
La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L'’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare. I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.
Generica di Buona Esecuzione tra Privati
Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di "fare". Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest'ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità diversa dalla "semplice richiesta", subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimostrazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.
Diritti Doganali
La normativa doganale - rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni - Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE 2454/93 - consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea importazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.
Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.
Spedizione Transfrontaliera di rifiuti
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore - di una garanzia finanziaria, commisurata all'importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dell'Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.
Il Ministero dell'Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.
Iva di Gruppo in Compensazione
I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che compongono il gruppo stesso.
Ingresso stranieri
Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati per tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
L'Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell'Ambiente. Con Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all'Albo prevede la prestazione di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente.
Polizza idoneità Finanziaria Autotrasportatori
A chi è rivolto
Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
Quali rischi copre la polizza
La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.
Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
Quali rischi copre la polizza
La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.
Polizza Fideiussoria a garanzia dei Contributi AGEA
AGEA è un Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che assume la qualifica di organismo pagatore e agisce come unico rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea, quale responsabile della gestione degli aiuti afferenti la politica agricola comunitaria.
AGEA prevede l’obbligo, a carico degli aggiudicatari dei contributi a fondo perduto, di stipulare una polizze fideiussoria a garanzia dell’esatta destinazione dell’anticipo concesso, finalizzato alla realizzazione di un terminato progetto.
Elba Assicurazioni ha concepito il prodotto per soddisfare due tipologie di agevolazione:
1) Piani di sviluppo rurale, che prevede un massimale di garanzia pari al 100% dell’anticipo dell’agevolazione concessa ed una durata pari al termine previsto per l’ultimazione dell’investimento maggiorata di norma di 18 mesi. La scadenza è determinata senza proroghe;
2) Ristrutturazione e riconversione vigneti (anche espianto e reimpianto) , che prevede un massimale di garanzia pari al 110% dell’anticipo dell’agevolazione concessa, ed una durata massima di 7 anni dall’emissione. La scadenza è determinata senza proroghe.
Per entrambe le fattispecie di rischio, AGEA richiede il deposito delle sole “schede tecniche”, la cui sottoscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione di tutte le condizioni previste negli “schemi tipo”.
AGEA prevede l’obbligo, a carico degli aggiudicatari dei contributi a fondo perduto, di stipulare una polizze fideiussoria a garanzia dell’esatta destinazione dell’anticipo concesso, finalizzato alla realizzazione di un terminato progetto.
Elba Assicurazioni ha concepito il prodotto per soddisfare due tipologie di agevolazione:
1) Piani di sviluppo rurale, che prevede un massimale di garanzia pari al 100% dell’anticipo dell’agevolazione concessa ed una durata pari al termine previsto per l’ultimazione dell’investimento maggiorata di norma di 18 mesi. La scadenza è determinata senza proroghe;
2) Ristrutturazione e riconversione vigneti (anche espianto e reimpianto) , che prevede un massimale di garanzia pari al 110% dell’anticipo dell’agevolazione concessa, ed una durata massima di 7 anni dall’emissione. La scadenza è determinata senza proroghe.
Per entrambe le fattispecie di rischio, AGEA richiede il deposito delle sole “schede tecniche”, la cui sottoscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione di tutte le condizioni previste negli “schemi tipo”.
Firma Digitale
La firma digitale è l'equivalente elettronico della firma autografa, ed ha lo stesso valore legale.
Associata ad un documento elettronico ne garantisce:
- Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
- Autenticità: garanzia dell'identità di chi firma.
- Integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione della firma.
- Non ripudio: l'autore non può disconoscere il documento firmato.
- Emissione della polizza e firma digitale della stessa da parte dell’Agente
- Verifica on-line della validità della firma digitale
- Download della polizza firmata (documento che, in linea con lo standard in vigore, ha estensione p7m) e possibilità di verificarne l’autenticità con tool di terze parti o attraverso altri siti di verifica on-line suggeriti (AgID pubblica una lista di software e servizi on-line certificati per la verifica dei files firmati digitalmente: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica )
- Visualizzazione e download della polizza in chiaro
RC Auto
R.C. Auto
Contratti assicurativi che coprono i danni involontariamente causati agli altri quando si è alla guida di un veicolo
- Assicurazione Auto
- Assicurazione Moto
- Assicurazione Nautica
- Assicurazione altri Veicoli:
- Autocarri
- Motocarri
- Camper e Macchine Agricole
Rischi tecnologici
CAR Merloni
La polizza CAR Merloni - prevista obbligatoriamente a carico dell’Esecutore dell’opera dall’art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 – prevede due sezioni:
SEZIONE A:
Copre i danni materiali e diretti alle Opere causati durante l’esecuzione dei lavori e, se prevista dall’Ente appaltante, l’assicurazione è estesa alle opere Preesistenti e al Rimborso delle Spese di Demolizione e Sgombero.
SEZIONE B:
Copre la Responsabilità Civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
SEZIONE A:
Copre i danni materiali e diretti alle Opere causati durante l’esecuzione dei lavori e, se prevista dall’Ente appaltante, l’assicurazione è estesa alle opere Preesistenti e al Rimborso delle Spese di Demolizione e Sgombero.
SEZIONE B:
Copre la Responsabilità Civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
CAR 210 Appalti fra Privati
La polizza CAR – Contractor’s All Risks Appalti privati si rivolge a imprese di costruzione, società immobiliari o altri committenti privati che debbano realizzare opere private nuove quali: strade, fabbricati civili, industriali e commerciali, o la ristrutturazione e gli ampliamenti di fabbricati. Sono assicurati sia il Committente che il Costruttore contro i danni materiali e diretti subiti dall’opera e da terzi, durante l’esecuzione dell’opera e in conseguenza della stessa. La copertura in forma "All Risks" copre i danni dovuti ad eventi esterni (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto) o interni (errori umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo) - ad eccezione di quelli esclusi nelle condizioni di polizza - che possano recare danno ai beni assicurati durante la fase di costruzione di opere civili.
La copertura si dimostra fondamentale per proteggere da eventi accidentali gli investimenti economici rilevanti che di solito accompagnano la realizzazione delle opere, oltre alle eventuali rivendicazioni da parte di Terzi che subiscano un danno imputabile a responsabilità del Committente o del Costruttore nella realizzazione delle opere assicurate.
La copertura si dimostra fondamentale per proteggere da eventi accidentali gli investimenti economici rilevanti che di solito accompagnano la realizzazione delle opere, oltre alle eventuali rivendicazioni da parte di Terzi che subiscano un danno imputabile a responsabilità del Committente o del Costruttore nella realizzazione delle opere assicurate.
Decennale Postuma
La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
Compromesso Decennale Postuma Indennitaria
Il prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR.
La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
Polizza Decennale Postuma Appalti Pubblici
Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione).
La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
Compromesso di Polizza Decennale Postuma Appalti Pubblici
Il prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR prevista dallo Schema Tipo 2.3.
Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione).
La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione).
La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E' previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.
Tutela del Patrimonio e della Persona
R.C. Famiglia
La RC Famiglia è la polizza assicurativa per chi vuole tutelarsi in caso di danni provocati a terzi causati da imprevisti
- nell’ambito della vita privata
- in relazione alla proprietà e conduzione dell’abitazione
- in relazione agli infortuni dei collaboratori domestici
R.C. Impresa
Il prodotto RC Impresa risponde in modo concreto alle esigenze assicurative delle piccole aziende e delle imprese artigiane, a tutela dei rischi che possono derivare dall'attività imprenditoriale.
La polizza prevede la garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) che offre all'Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata.
L'assicurazione può essere estesa anche alla RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro) che tutela l'Assicurato dall'eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro.
La flessibilità del prodotto, inoltre, consente di ampliare le garanzie di polizza alle reali esigenze imprenditoriali e di ottenere così un maggiore beneficio economico.
La polizza prevede la garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) che offre all'Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata.
L'assicurazione può essere estesa anche alla RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro) che tutela l'Assicurato dall'eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro.
La flessibilità del prodotto, inoltre, consente di ampliare le garanzie di polizza alle reali esigenze imprenditoriali e di ottenere così un maggiore beneficio economico.
R.C. del Progettista
OBBLIGHI ASSICURATIVI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Art. 111 del D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n. 109/94)
- Quali rischi copre la polizza:
La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:
nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
maggiori costi;
per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all'incarico progettuale.
- Chi deve stipulare la polizza
Sono tenuti alla stipula della polizza ""RC del Progettista"" i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva di lavori pubblici e quindi l'obbligo riguarda:
il singolo libero professionista
la pluralità di liberi professionisti associati
le società di professionisti
il raggruppamento temporaneo che la Stazione Appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.
- Lettera di impegno
La lettera di impegno deve essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, sottoscrive il relativo contratto con l’amministrazione stessa. E’ una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la polizza RC del Progettista, a copertura di perdite patrimoniali subite dalla stazione appaltante derivanti da maggiori costi per varianti e da nuove spese di progettazione, con specifico riferimento ai lavori progettati.
- Quali rischi copre la polizza:
La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:
nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
maggiori costi;
per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all'incarico progettuale.
- Chi deve stipulare la polizza
Sono tenuti alla stipula della polizza ""RC del Progettista"" i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva di lavori pubblici e quindi l'obbligo riguarda:
il singolo libero professionista
la pluralità di liberi professionisti associati
le società di professionisti
il raggruppamento temporaneo che la Stazione Appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.
- Lettera di impegno
La lettera di impegno deve essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, sottoscrive il relativo contratto con l’amministrazione stessa. E’ una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la polizza RC del Progettista, a copertura di perdite patrimoniali subite dalla stazione appaltante derivanti da maggiori costi per varianti e da nuove spese di progettazione, con specifico riferimento ai lavori progettati.
Protezione Incendio
La Polizza Protezione Incendio è una soluzione assicurativa che tutela il fabbricato e il contenuto dell’azienda - e loro dipendenze - in caso di incendio, eventi atmosferici, eventi sociopolitici e altre garanzie modulate in base all’esigenza del Cliente. E’ un prodotto destinato all’assicurazione di beni materiali (fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci, cristalli ecc.) relativi al settore rischi civili in generale, alle attività artigianali e piccole realtà industriali. E’ possibile assicurare anche i fabbricati in costruzione.
Protezione Infortuni
A chi si rivolge
Il prodotto è indirizzato ai nuclei familiari e agli imprenditori di piccole e medie imprese che necessitano di garanzie e assistenza per infortuni, sia in ambito professionale che extraprofessionale. La polizza può essere articolata in modo da prevedere soluzioni assicurative più specifiche mediante la forma cumulativa, con o senza la preventiva indicazione delle generalità degli assicurati, oppure la forma assicurativa stipulata sulle retribuzioni piuttosto che sugli eventi (tornei sportivi, sagre e feste paesane, colonie, oratori estivi ecc.).
Quali rischi copre la polizza
E’ prevista sia la copertura assicurativa Infortuni che Assistenza. L’assicurazione viene proposta per i rischi professionali ed extraprofessionali, ma può essere limitata anche alle singole tipologie. Non è possibile assicurare i soli rischi professionali o extraprofessionali nei casi in cui non sia possibile distinguere nettamente i due ambiti di rischio (es.: amministratori, titolari di azienda, autisti, casalinghe, pensionati, studenti, benestanti, liberi professionisti, dirigenti, addetti ad incarichi esterni al luogo di lavoro, rappresentanti di commercio, ecc.).
Assistenza
Il prodotto beneficia anche del pacchetto Assistenza, servizi che potranno essere attivati dall’Assicurato contattando la Struttura Operativa di Europ Assistance mediante il numero verde dedicato ai clienti assicurati con Elba Assicurazioni.
Il pacchetto comprende sia garanzie che prevedono un massimo indennizzo (fisioterapista, infermiere o collaboratrice familiare a domicilio, ecc.) sia servizi con prestazione definita (trasporto in ambulanza, trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, rientro dal centro ospedaliero attrezzato, ecc.).
Documenti:
Fascicolo Informativo Protezione Infortuni
R.C. Professionale Autotrasportatori
A chi è rivolto
Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante per gli Assicurati regolarmente abilitati allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
Quali rischi copre la polizza
L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall'Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività esercitata dall'Assicurato.
Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante per gli Assicurati regolarmente abilitati allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
Quali rischi copre la polizza
L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall'Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività esercitata dall'Assicurato.